TITOLO I – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

  • Articolo 1: Definizione – Il Codice Deontologico della professione sanitaria di Podologo contiene principi e regole che i podologi, iscritti all’ A.I.P., devono osservare nell’esercizio della loro professione. Il comportamento del podologo, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il podologo è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
  • Articolo 2: Potestà disciplinare – Sanzioni – L’ inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro e al corretto esercizio della professione, sono punibili dagli Organi istituzionali dell’Associazione secondo quanto previsto dall’ Allegato A.

TITOLO II – CAPO I – DOVERI GENERALI DEL PODOLOGO

  • Articolo 3: Indipendenza e dignità della professione – Dovere del podologo è la tutela della salute podologica della persona sempre e comunque nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. L’ esercizio della podologia è fondato sulla libertà e indipendenza della professione.
  • Articolo 4: Esercizio dell’attività professionale – Il podologo nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche della podologia e ispirarsi ai valori etici fondamentali assumendo come principio il rispetto della salute fisica, della libertà e della dignità della persona: non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il podologo deve denunciare all’ Associazione professionale ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
  • Articolo 5: Limiti dell’attività professionale – In nessun caso il podologo deve abusare del suo status professionale. Il podologo che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.​

TITOLO II – CAPO II – OBBLIGHI PECULIARI DEL PODOLOGO

  • Articolo 6: Segreto professionale – Il podologo deve mantenere il segreto su tutto ciò che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Il podologo non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione. La cancellazione dall’Associazione non esime moralmente il podologo dagli obblighi del presente articolo.
  • Articolo 7: Documentazione e tutela dei dati – Il podologo deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici. Il podologo deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati sanitari o di osservazioni relative a singole persone, il podologo deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente il podologo non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.
  • Articolo 8: Comunicazione e diffusione dei dati – Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il podologo deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale. Il podologo non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
  • Articolo 9: Aggiornamento e formazione professionale permanente – Il podologo ha l’obbligo dell’aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso scientifico nel campo specifico della podologia.
  • Articolo 10: Comparaggio – Ogni forma di comparaggio è vietata.

TITOLO III – RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO I – Regole generali di comportamento

  • Articolo 11: Rispetto dei diritti del cittadino – Il podologo nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
  • Articolo 12: Competenza professionale – Il podologo deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare i problemi podologici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito esame obiettivo avvalendosi dei mezzi tecnici ritenuti necessari. Dopo la prestazione deve fornire al paziente, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione. Il podologo che si trovi di fronte a situazioni sanitarie alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
  • Articolo 13: Continuità delle cure – Il podologo deve garantire al cittadino la continuità delle cure. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza
  • Articolo 14: Documentazione clinica – Il podologo deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione sanitaria in suo possesso a disposizione della persona stessa, o dei suoi legali rappresentanti o di istituzioni da essa indicati per iscritto.
  • Articolo 15: Cartella podologica – La cartella podologica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica specifica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività sanitarie praticate.

CAPO II – Obblighi professionali

  • Articolo 16: Onorari professionali – Nell’esercizio libero professionale vale il principio generale dell’intesa diretta tra podologo e cittadino. L’onorario deve rispettare il minimo professionale approvato dall’A.I.P. anche per le prestazioni svolte all’interno di società di professionisti.

CAPO III – Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico

  • Articolo 17: Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico – La pubblicità dell’informazione in materia podologica, fornita da singoli professionisti o da strutture sanitarie podologiche pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, dai principi di veridicità, correttezza informativa e trasparenza, nonché dai principi del rispetto verso tutti i colleghi, del rispetto del decoro professionale, del divieto di concorrenza sleale e del divieto dell’illecito accaparramento di clientela.Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, sia corredata da dati oggettivi e controllabili. La pubblicità comparativa è vietata. Il Podologo che collabora od offre patrocinio alla informazione sanitaria non deve mai venir meno ai principi di rigore scientifico, onestà intellettuale e prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri. L’Associazione si riserva la facoltà di vigilare sul rispetto dei suddetti principi e di comminare sanzioni di carattere associativo nell’ipotesi di riscontrate violazioni.
  • Articolo 18: Informazione sanitaria – Nella comunicazione in materia sanitaria podologica è sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace e trasparente informazione al cittadino.Il Podologo deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri fissati nel precedente articolo 17. Il Podologo collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute. Le notizie devono essere tali da garantire sempre la tutela della salute individuale e della collettività. In caso di utilizzo dello strumento Internet è raccomandata la conformità dell’informazione ai criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete. Quale che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal Podologo: – non è ammessa la pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie che ingenerino aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che possano procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti inopportuni sotto il profilo sanitario; – non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della dignità e del decoro della categoria o comunque eticamente disdicevoli; – non è ammesso informare l’utenza circa indagini statistiche relative ai servizi sanitari o effettuare comparazioni che non abbiano per esclusivo riferimento i dati resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate; – non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta, né, nel caso di internet, tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio. L’utilizzo della posta elettronica nei rapporti con i pazienti è consentito purché vengano rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati e dei pazienti.​

TITOLO IV – RAPPORTI CON I COLLEGHI E LA CATEGORIA

CAPO I – Solidarietà tra podologi

  • Articolo 19: Rispetto reciproco – Il rapporto tra i podologi deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. Il podologo deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. Il podologo deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.
  • Articolo 20: Supplenza – Il podologo che sostituisce nell’attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni sanitarie relative ai pazienti sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità sanitaria.

CAPO II – Rapporti con l’associazione di categoria

  • Articolo 21: Doveri di collaborazione – Il podologo è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con la propria Associazione, ottemperando, tra l’altro, alle convocazioni del Presidente. Il podologo che cambia residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Associazione. Il podologo è tenuto a comunicare al Presidente dell’Associazione eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione podologica con le altre professioni sanitarie.​

TITOLO V – RAPPORTI CON I TERZI

CAPO I – Svolgimento dell’attività professionale

  • Articolo 22: Modalità e forme di espletamento dell’attività professionale – Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionale in forma singola o associata, utilizzando strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere approvati dall’Associazione se conformi alle regole della deontologia professionale che l’Associazione stessa è tenuta a far osservare. Il podologo non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l’indipendenza professionale. L’attività professionale può essere svolta anche in forma associata nel rispetto comunque delle norme del Codice deontologico:
    • è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prestazioni;
    • non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale;
    • non può accettare limiti di tempo e di modo della propria attività né forme di remunerazione in contrasto con le leggi dello Stato e con la dignità dell’autonomia professionale.
    • Il podologo, nell’ambito di ogni forma partecipativa o associativa dell’esercizio della professione:
  • Articolo 23: Rapporto con altre professioni sanitarie – Il podologo non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l’esercizio professionale. Nell’interesse del cittadino il podologo deve intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenze professionali.

CAPO II – Tutela della salute collettiva

  • Articolo 24: Attività nell’interesse della collettività – Il podologo è tenuto a partecipare all’attività e ai programmi di tutela della salute nell’interesse della collettività.

DISPOSIZIONE FINALE

L’ A.I.P. è tenuta ad inviare ai singoli iscritti all’Associazione il Codice di deontologia e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento.

ALLEGATO “A” – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI RELATIVE

  • Articolo 1 – I podologi che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque di fatti disdicevoli al decoro professionale e deontologicamente censurabili, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio direttivo dell’Associazione professionale.
  • Articolo 2  – Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio, su richiesta delle competenti Autorità e da chiunque interessato.
  • Articolo 3  – Quando risultino fatti che possono costituire oggetto di procedimento disciplinare il Presidente dell’Associazione, verificatene sommariamente le circostanze e la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione o denuncia, procede ad una prima audizione del podologo. Dopo l’audizione può archiviare direttamente il caso o riferire al Consiglio per le conseguenti determinazioni.
  • Articolo 4 – Il Consiglio, dopo aver fatto proprie le conclusioni del Presidente, può decidere di archiviare il caso o di aprire procedimento disciplinare.
  • Articolo 5 – Nel caso di apertura del procedimento disciplinare il Presidente fissa la data della seduta per il giudizio; nomina un relatore e provvede a notificare all’interessato:
    • la menzione circostanziata degli addebiti;
    • il termine entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio      disciplinare invitandolo a produrre le proprie controdeduzioni scritte;
    • l’indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
    • l’espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta disciplinare del Consiglio, si procederà al  giudizio in sua assenza.
  • Articolo 6 – Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
    • l’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
    • la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
    • la sospensione dall’esercizio della professione per la durata da…….. a……….(in genere da 1 a 6 mesi a seconda della gravità del caso);
    • l’espulsione o radiazione dall’Associazione quando con la sua condotta l’iscritto abbia gravemente compromesso la sua reputazione e la dignità dei podologi italiani.
  • Articolo 7 – La condanna per uno o più reati per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni comporta di diritto la espulsione o radiazione dall’Associazione. Importano parimenti la radiazione o l’espulsione:
    • l’interdizione dai pubblici uffici;
    • il ricovero in un manicomio giudiziario;
    • l’applicazione della misura di sicurezza preventiva.

Nei casi meno gravi il Consiglio direttivo dell’Associazione può comminare la sospensiva cautelativa.

  • Articolo 8 – Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall’istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l’incolpato. L’incolpato deve comparire personalmente. Non è ammessa l’assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento. Chiusa la trattazione orale ed allontanato l’incolpato, il Consiglio decide.
  • Articolo 9 – Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
    • il giorno, mese ed anno;
    • i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
    • i giudizi esaminati e le questioni trattate;
    • i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.

I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

  • Articolo 10 – La decisione deve, a pena di nullità, contenere l’indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l’esposizione dei motivi, il dispositivo. E’ sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte. La decisione è pubblicata mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria dell’Associazione che provvede a notificarne copia all’interessato.
  • Articolo 11 – Il podologo radiato o espulso dall’Associazione può essere reiscritto alla stessa, purchè siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato abbia tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
  • Articolo 12 – Su tutte le decisioni adottate dal Consiglio direttivo dell’Associazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva.

GIURAMENTO PROFESSIONALE

Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:

  • di esercitare la professione in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;
  • di perseguire come scopi esclusivi la tutela della salute fisica dell’Uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno ogni mio atto professionale;
  • di attenermi, nella mia attività, ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
  • di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza, osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della mia professione e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della professione stessa;
  • di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti morali;
  • di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della categoria;
  • di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
  • di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;
  •  di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o ho veduto, inteso e intuito nell’esercizio della mia  professione o in ragione del mio stato